LEGGE 19 gennaio 1942, n. 23

Type Legge
Publication 1942-01-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Le trasmissioni che si verificano per successione legittima o testamentaria dai genitori in favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, quando la dilazione risulta nei modi indicati nei nn. 1 e 2 dell'art. 277 del libro I del Codice civile, sono soggette alla imposta di successione nella seguente misura: fino a L. 10.000, lire 1,25 per cento; da L. 10.001 a lire 25.000, lire 1,50 per cento; da L. 25.001 a lire 50.000, lire 2 per cento; da L. 50.001 a lire 100.000, lire 3 per cento; da L. 100.001 a lire 250.000, lire 4 per cento; da L. 250.001 a lire 500.000, lire 5 per cento; da L. 500.001 a lire 1.000.000, lire 6 per cento; da L. 1.000.001 a lire 5.000.000, lire 8 per cento; da L. 5.000.001 a lire 10.000.000, lire 10 per cento; da L. 10.000.001 in poi, lire 12 per cento. La precedente disposizione si applica anche per le successioni a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, dei quali la filiazione risulti nel modo indicato nel n. 3 del predetto art. 277, qualora questi abbiano già ottenuto sentenza di condanna agli alimenti contro il genitore ai sensi dello stesso art. 277, ovvero abbiano conseguito con sentenza il riconoscimento dei diritti successori loro spettanti in qualità di figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili. Agli effetti della liquidazione dell'imposta, l'assegno vitalizio di cui all'art. 126 del Codice civile, libro delle successioni e donazioni, è rappresentato dalla rendita annua massima prevista dallo stesso art. 126, calcolata in ragione del 5 per cento del valore della quota ivi richiamata, da assoggettarsi ad imposta a norma dell'art. 26 della legge tributaria sulle successioni approvata con R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3270, salva revisione, con eventuale rimborso, sulla base dell'ammontare dell'assegno vitalizio effettivamente conseguito risultante da sentenza o da convenzione registrata. La domanda di rimborso deve essere presentata, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva o dalla data di registrazione della convenzione.

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