LEGGE 19 gennaio 1942, n. 24

Type Legge
Publication 1942-01-19
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

È istituito l'Ente acquedotti siciliani (E.a.s.) per provvedere in Sicilia: a) alla costruzione di acquedotti in servizio di centri abitati; b) al completamento di quelli in corso di costruzione a cura dello Stato, dei Comuni o dei Consorzi; c) alla sistemazione di quelli esistenti per renderli efficienti ai bisogni cui devono servire; d) alle altre opere igieniche che si riconoscano indispensabili in connessione con la costruzione e l'esercizio degli acquedotti; e) alla manutenzione ed all'esercizio degli acquedotti ed opere connesse. Per assolvere i detti compiti l'Ente oltre che degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura dello Stato, assumerà la gestione così degli acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura di Comuni o di Consorzi dei quali con decreto Reale da emanarsi su proposta dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze sia disposto il passaggio di gestione allo Stato come degli acquedotti di proprietà privata dei quali nello stesso modo, ed entro i limiti annualmente fissati per operazioni di mutuo a norma del successivo art. 4, sia disposto il riscatto. Per gli acquedotti destinati promiscuamente a servizi urbani e rurali il decreto Reale di cui al comma precedente dovrà essere emanato su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste oltre che coi Ministri per l'interno e per le finanze. Dai compiti attribuiti all'Ente è esclusa la costruzione e gestione di acquedotti soltanto rurali, eseguiti o da eseguire in attuazione dei programmi di bonifica integrale e di colonizzazione del latifondo.

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