LEGGE 19 gennaio 1942, n. 25
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E Dl ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I termini fissati dall'art. 12 della legge 1° luglio 1940-XVIII, n. 803 per la notifica delle proprie determinazioni da parte degli Uffici distrettuali delle imposte relative alle dichiarazioni presentate per l'applicazione dell'imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali, dalle società, dagli enti e dai contribuenti, a sensi degli articoli 5 e 6 della legge stessa, prima della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sono prorogati al 31 dicembre 1942. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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