LEGGE 15 gennaio 1942, n. 30
Art. 1
I resti di capitale al 1° gennaio 1941-XIX, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Bari, saranno trasformati in nuovi prestiti al 5,80 per cento ammortizzabili in 50 anni dalla data suindicata. In considerazione dei saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi, l'annualità verrà ridotta, per i primi 10 anni, di una quota corrispondente agli interessi dell'1,6597 per cento. Per le operazioni assistite da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'Ente mutuatario.
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