LEGGE 15 gennaio 1942, n. 31

Type Legge
Publication 1942-01-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli atti di trasferimento di aree e di fabbricati aventi per fine l'esecuzione, da parte degli Enti economici dell'agricoltura, delle attrezzature tecniche di ammasmasso che beneficiano della sovvenzione statale di cui alla legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1140, sono soggetti alla imposta fissa di registro di lire 20 ed a quella di trascrizione ipotecaria di lire 20, ferma restando la corresponsione degli emolumenti ipotecari di cui alla tabella D, allegata al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3272. Gli onorari dei notai per gli atti indicati nella presente legge sono ridotti alla metà. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - PARESCHI - GRANDI -DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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