Art. 1
Il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1938-XVII, n. 1925, per la concessione e l'utilizzazione dei mutui, previsti dalle leggi sul bonificamento dell'Agro Romano, per la esecuzione delle opere obbligatorie di bonifica di competenza privata nelle tenute incluse nel comprensorio del Consorzio di bonifica di Ostia, è prorogato al 31 dicembre 1943-XXII.