LEGGE 22 gennaio 1942, n. 35
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'articolo 132 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lettera o) del R. decreto-legge 9 settembre 1937-XV, n. 1769, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio l938-XVI, n. 20, è sostituito, a datare dal 1° gennaio 1942-XX, dal seguente: « L'imposta è applicata in base alla seguente tariffa: lire 300 per i cani appartenenti alla prima categoria; lire 50 per quelli appartenenti alla seconda categoria; lire 15 per quelli appartenenti alla terza categoria. « All'imposta di cui al precedente comma è da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo art. 136. « L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori dei cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata ». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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