LEGGE 26 gennaio 1942, n. 38
Art. 1
La facoltà conferita al Ministro per le finanze con l'art. 2 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 872, e poi prorogata con la legge 20 gennaio 1941-XIX, n. 29, di modificare con proprio decreto il regime fiscale dei combustibili, degli oli lubrificanti e dello zucchero è ulteriormente prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.
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