LEGGE 19 gennaio 1942, n. 40
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E Dl ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quante segue: Articolo unico. I benefici fiscali di cui alle leggi 23 novembre 1939, n. 1839, e 14 marzo 1941-XIX, n. 193, previsti per i contratti di mutuo stipulati fino al 31 dicembre 1941-XX, dai proprietari dei fabbricati danneggiati o distrutti dai terremoti del 23 luglio 1930-VIII, 30 ottobre 1930-IX e 26 settembre 1933-XI, si applicano anche ai contratti stipulati fino al 31 dicembre 1942-XXI. Ordiniamo che la presente, munita dei sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 19 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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