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LEGGE 22 gennaio 1942, n. 47

Current text a fecha 1970-01-02
Art. 1

Alla Società A.B.C.D. è concesso un contributo di L. 100 al quintale di nafta (olio da gas) A.B.C.D. proveniente dalla raffinazione degli olii greggi di Ragusa che venga ceduta all'A.G.I.P. per essere mescolata con gasolio nazionale o nazionalizzato, in adeguate proporzioni che ne rendano agevole l'impiego per il funzionamento degli autobus dei pubblici autoservizi della Sicilia, in percentuale non superiore al 25 per cento in peso di nafta (olio da gas) A.B.C.D.