LEGGE 26 gennaio 1942, n. 49
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Ai compiti assegnati dalle norme legislative in vigore all'Azienda autonoma statale della strada sono aggiunti i seguenti: a) di costruire nuove strade statali e nuove autostrade; b) di gestire le autostrade appartenenti allo Stato. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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