LEGGE 22 gennaio 1942, n. 51

Type Legge
Publication 1942-01-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

La rinnovazione dell'iscrizione nel pubblico Registro automobilistico italiano di un autoveicolo precedentemente immatricolato nel Regno di Albania ed iscritto nel pubblico Registro automobilistico albanese, è eseguita in conformità dei dati contenuti nella licenza o autorizzazione alla circolazione, rilasciata dalle competenti autorità italiane e secondo le risultanze della copia autentica del foglio del pubblico Registro automobilistico del Regno di Albania, rilasciata, dal competente ufficio albanese, ai fini della rinnovazione dell'iscrizione. Detta copia deve essere prodotta dal richiedente all'ufficio del pubblico Registro automobilistico del Regno d'Italia competente ad eseguire la formalità. La licenza o autorizzazione di cui al comma precedente conterrà l'indicazione dei contrassegni e del numero coi quali l'autoveicolo era immatricolato in Albania.

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