LEGGE 26 gennaio 1942, n. 52
Art. 1
Ferme restando le vigenti norme di reclutamento, al sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avrà compiuto il periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.
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