LEGGE 26 gennaio 1942, n. 63
Art. 1
Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico
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