LEGGE 29 gennaio 1942, n. 64
Art. 1
L'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, è sostituito dal seguente: « Alla Regia guardia di finanza si applicano - con le modificazioni eventualmente ritenute necessarie dallo speciale ordinamento - quando ciò sia disposto mediante decreto Reale, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali e sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali), con le altre disposizioni in esse richiamate ».
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