LEGGE 29 gennaio 1942, n. 65
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per le comunicazioni, è autorizzato a disporre la cessione a favore della Odero-Terni-Orlando (O.T.O.) società per la costruzione di navi, macchine ed artiglierie, con sede in Genova, del cantiere navale di San Rocco in Livorno, per la parte che sarà stata sdemanializzata e nei termini che saranno fissati dall'Amministrazione demaniale e che dovranno risultare da apposita planimetria, per il prezzo di lire 10.000.000 da pagarsi in cinque annualità, di lire 2.000.000 ciascuna più gli interessi scalari. La relativa convenzione, della quale dovrà formare parte integrante la planimetria di cui al precedente comma, sarà approvata con decreto interministeriale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL - H0ST VENTURI Vito, il Guardasigilli: GRANDI
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