LEGGE 29 gennaio 1942, n. 67
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Nei casi in cui la comunicazione dei provvedimenti di conferma agli esattori delle imposte dirette per il decennio 1943-1952 o per il quinquennio 1943-1947, e ai ricevitori provinciali per il decennio 1943-1952, ai sensi della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, sia stata effettuata dopo il termine del 31 agosto 1941-XIX, previsto dalla legge 19 luglio 1941-XIX, n. 803, la notifica dell'accettazione da parte degli interessati va fatta entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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