LEGGE 29 gennaio 1942, n. 67

Type Legge
Publication 1942-01-29
Ultimo aggiornamento 2009-12-16
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Nei casi in cui la comunicazione dei provvedimenti di conferma agli esattori delle imposte dirette per il decennio 1943-1952 o per il quinquennio 1943-1947, e ai ricevitori provinciali per il decennio 1943-1952, ai sensi della legge 24 febbraio 1941-XIX, n. 141, sia stata effettuata dopo il termine del 31 agosto 1941-XIX, previsto dalla legge 19 luglio 1941-XIX, n. 803, la notifica dell'accettazione da parte degli interessati va fatta entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI - RICCI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)