LEGGE 12 gennaio 1942, n. 72

Type Legge
Publication 1942-01-12
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a destinare alle operazioni di mutui fruttiferi per l'edilizia popolare, superando, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, la somma di L, 250.000.000 a favore degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL - GORLA Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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