LEGGE 26 gennaio 1942, n. 73
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per gli esercizi finanziari 1941-XIX-1942-XX, 1942-XX-1943-XXI, 1943-XXI-1944-XXII, è stabilito, a favore della Reale società geografica italiana, uno speciale contributo annuo di L. 150.000, che sarà iscritto nel capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio corrente e nei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri del Ministero stesso. Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni nello stato di previsione suddetto. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL - BOTTAI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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