LEGGE 6 febbraio 1942, n. 74
Art. 1
In tempo di guerra, è data facoltà al Ministro per le finanze di effettuare, mediante concorsi per titoli, reclutamenti straordinari di ufficiali subalterni di complemento della Regia guardia di finanza. Il numero dei posti da mettere a concorso e la ripartizione di essi fra le diverse armi e servizi del Regio esercito saranno determinati d'intesa col Ministro per la guerra.
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