LEGGE 26 gennaio 1942, n. 78

Type Legge
Publication 1942-01-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Scuole di perfezionamento nelle discipline mediche e di specializzazione in un particolare ramo dell'esercizio professionale medico possono essere istituite dalle Università in seno alle Facoltà di medicina e chirurgia.

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