LEGGE 22 gennaio 1942, n. 92

Type Legge
Publication 1942-01-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

Per gli ufficiali e i sottufficiali del Regio esercito sono annualmente compilate delle note caratteristiche. I giudizi espressi nelle note predette sono integrati con una delle seguenti qualifiche: ottimo, buono, mediocre, cattivo, graduando quella di buono con punti da 1 a 3. Tali qualifiche vanno esplicitamente riferite al grado, all'arma o corpo o servizio, alla specialità ed alla carica dell'ufficiale e del sottufficiale. L'ottimo può essere concesso a chi, spiccando per il complesso delle qualità positive, ha dato in servizio rendimento pieno e sicuro. Il buono con punti 3 può essere concesso a chi, possedendo tutte le qualità suddette, ha dato in servizio rendimento distinto; il buono con punti 2 a chi ha dato rendimento normale; il buono con punti 1 a chi ha dato rendimento appena sufficiente. Il mediocre e cattivo, rispettivamente, all'ufficiale o al sottufficiale di scarso o scarsissimo rendimento. L'attribuzione della qualifica di mediocre o cattivo darà luogo alla presa in esame per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 369, sullo stato degli ufficiali e nell'art. 33-bis del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.