LEGGE 22 gennaio 1942, n. 93
Art. 1
Per la durata della guerra e fino ad un anno dopo la cessazione di essa, il Ministro per la guerra è autorizzato ad effettuare, mediante concorso per soli titoli, il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, che, in base alle disposizioni vigenti, dovrebbe essere fatto mediante concorso per titoli ed esami.
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