LEGGE 26 gennaio 1942, n. 94
Art. 1
L'art. 5 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1240, è sostituito dal seguente: «Per la parte tecnica e didattica è costituito presso l'Istituto un Consiglio tecnico composto del direttore dell'Istituto, che ne fa parte di diritto, e di cinque membri scelti dal Ministro per l'educazione nazionale tra persone che abbiano particolare competenza in relazione ai fini dell'Istituto. «Il Consiglio tecnico è presieduto dal Ministro per l'educazione nazionale. «Il direttore tiene informato il Consiglio tecnico dell'attività, dell'Istituto e gli sottopone i problemi d'ordine tecnico e didattico che ritiene opportuno».
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