LEGGE 6 febbraio 1942, n. 95
Art. 1
Qualsiasi dichiarazione presentata all'Ufficiò della proprietà letteraria, artistica e scientifica del Ministero della cultura popolare, in ordine alle denuncie della rivelazione del nome ed all'intendimento di ritirare l'opera dal commercio, di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 142 della legge, deve essere redatta su carta da bollo da lire 6, ai sensi degli articoli 6 e 106 lettera a) della tariffa allegato A alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.
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