LEGGE 9 febbraio 1942, n. 97
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, la facoltà di concedere l'autorizzazione a procedere in ordine ai reati preveduti nell'art. 313, comma 1° e 2° del Codice penale e nell'art. 16 del Codice di procedura penale e commessi nel territorio delle Isole italiane dell'Egeo, è esercitata dal Governatore delle isole anzidette. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato. Data a Roma, addì 9 febbrai6 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GRANDI - CIANO Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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