LEGGE 9 febbraio 1942, n. 98

Type Legge
Publication 1942-02-09
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la sua cessazione, è data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di assumere in servizio, nei ruoli di gruppo B e c delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i candidati risultati idonei in ciascun concorso, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, limitatamente alla metà dei posti che si rendono disponibili entro l'anno dall'approvazione della graduatoria medesima, restando l'altra metà di tali posti riservata ai concorsi speciali che saranno da bandire, in base ad apposito provvedimento di carattere generale, per coloro i quali non hanno potuto, a causa della guerra, partecipare ai concorsi indetti durante l'attuale periodo bellico.

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