LEGGE 9 febbraio 1942, n. 99
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È data facoltà al Ministro per le finanze di disporre la sostituzione temporanea di componenti, richiamati alle armi, delle Commissioni distrettuali, provinciali e centrale delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari istituite col R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, per la durata del richiamo stesso. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.