LEGGE 12 febbraio 1942, n. 100
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Il Ministro per le finanze è autorizzato a concedere, con propri decreti, la garanzia dello Stato a favore dell'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.) e del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (Sezione autonoma dell'I.M.I.) per i crediti ad essi derivanti da operazioni di finanziamento che, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, siano riconosciute di eccezionale pubblico interesse. Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato a stipulare con i predetti Istituti finanziatori e, occorrendo, con altri Istituti od Enti, le convenzioni che si rendessero necessarie per dette operazioni ed a provvedere con propri decreti alle relative variazioni di bilancio. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque aspetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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