LEGGE 22 gennaio 1942, n. 102
Art. 1
L'art. 1 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 300, istitutiva dell'Ente stampa è sostituito dal seguente: «È istituito, con sede in Roma, l'«Ente stampa», che ha lo scopo di curare, secondo le direttive del Ministro per la cultura popolare, d'intesa col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, il potenziamento e lo sviluppo dei servizi redazionali e di corrispondenza di giornali e periodici. «La fornitura di tali servizi viene assunta dall'Ente in forza di apposite speciali convenzioni da stipulare coi proprietari interessati. «Tali convenzioni, che per essere esecutive devono essere approvate dal Ministro per la cultura popolare, possono essere singole per ogni giornale o periodico, e collettive per ogni gruppo di pubblicazioni appartenenti ad uno stesso proprietario. «L'Ente stampa, ha, inoltre, per scopo la pubblicazione e l'amministrazione di giornali quotidiani e periodici editi nel territorio del Regno, nonchè all'estero. Esso pertanto potrà acquistare, gestire o cedere aziende giornalistiche o partecipare a queste con responsabilità limitata al solo capitale effettivamente apportato, nonchè compiere qualunque atto e svolgere qualsiasi attività nel campo della pubblicazione e della amministrazione di giornali e periodici su indicati».
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