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LEGGE 22 gennaio 1942, n. 103

Current text a fecha 2009-12-16
Art. 1

L'attività per il collocamento presso le Compagnie e le Imprese teatrali di opere drammatiche non musicali, ferme restando le disposizioni dell'art. 183 della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, quando non sia esercitata direttamente dall'autore o dai suoi successori per causa di morte, è attribuita all'Ente italiano scambi teatrali.