LEGGE 22 gennaio 1942, n. 105
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 5 maggio 1941-XIX, n. 491, sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, è sostituito dal seguente: «Il numero medio del personale specializzato, arruolato in base al R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, convertito nella legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 134, è stabilito per l'esercizio 1941-42, in diciottomila». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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