LEGGE 26 gennaio 1942, n. 127
Art. 1
L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica è data con decreto del Ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e per le comunicazioni. Nel decreto sono determinate la quantità massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo già stabilito di dieci anni. Col decreto stesso o con decreto successivo sarannò determinate, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confine.
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