LEGGE 6 febbraio 1942, n. 128
Art. 1
Per il disimpegno dei servizi radioelettrici sulle navi mercantili vengono concessi, in base ad esami, dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) i seguenti certificati internazionali: certificato di prima classe di radiotelegrafista; certificato di seconda classe di radiotelegrafista; certificato di terza classe (o speciale) di radiotelegrafista; certificato generale di radiotele fonista; certificato limitato di radiotelefonista.
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