LEGGE 19 gennaio 1942, n. 142
Art. 1
L'efficacia della legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 1137, concernente la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche di durata superiore ai sei mesi, è prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.