LEGGE 22 gennaio 1942, n. 143

Type Legge
Publication 1942-01-22
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'art. 9 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458, è così modificato: «Al fine di conseguire i premi previsti nel presente decreto i produttori devono presentare, pel tramite della Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo, apposita domanda al Ministero della cultura popolare. «I premi possono essere concessi soltanto ai produttori di pellicole nazionali, che, oltre al nulla osta di cui alle norme corporative, approvate con decreto del DUCE del 27 novembre 1939-XVIII, n. 1812, abbiano ottenuto una speciale autorizzazione dal Ministero della cultura popolare. Questa autorizzazione viene concessa con decreto del Ministro per la cultura popolare, sentito il parere di una Commissione da lui presieduta e composta dal direttore generale per la cinematografia, da un rappresentante dei Ministeri delle corporazioni e delle finanze, da un rappresentante della Corporazione dello spettacolo e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Organizzazioni sindacali: a) Confederazione nazionale fascista dei professionisti e artisti; b) Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo; c) Federazione nazionale fascista dei lavoratori dello spettacolo. «La predetta autorizzazione è valida per la durata di un triennio e viene concessa in base all'accertamento da parte del Ministero della cultura popolare dei seguenti requisiti: a) capitale sociale adeguato ed in genere disponibilità finanziarie adeguate; b) disponibilità di una organizzazione tecnico-artistica a carattere permanente; c) risultati artistici e finanziari dell'attività produttiva eventualmente già svolta in passato; d) presentazione all'atto della domanda di un programma di produzione a carattere continuativo, almeno per un triennio e dei relativi piani finanziari».

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