LEGGE 22 gennaio 1942, n. 145
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno e approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:. Articolo unico. L'art. 4 del R. decreto 22 febbraio 1940-XVIII, n. 144, è sostituito dal seguente: «I sottufficiali albanesi di carriera sono immessi nei corrispondenti ruoli dell'Esercito italiano, con il grado e l'anzianità che avevano nell'Esercito albanese, prendendo posto dopo i pari grado italiani di anzianità assoluta uguale o, in mancanza, dopo quelli di anzianità immediatamente superiore. « I sottufficiali albanesi di carriera provenienti dai titolari che, pur rivestendo a tutti gli effetti un dato grado, percepivano nell'Esercito albanese gli assegni del grado inferiore e passavano nei ruoli dei sottufficiali effettivi soltanto in seguito a vacanze organiche, assumendo all'atto di tale passaggio un'anzianità corrispondente al giorno della decorrenza di corresponsione dei nuovi assegni del grado stesso, sono immessi nell'Esercito italiano con anzianità 1° novembre 1939-XVIII, data sotto la quale vennero ammessi agli assegni del grado effettivamente rivestito». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MIISSOLINI - CIANO - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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