LEGGE 22 gennaio 1942, n. 146
Art. 1
L'efficacia delle disposizioni previste negli articoli 3, 4 e 5 del R. decreto-legge 30 settembre 1929-VII, n. 1718, convertito nella legge 17 marzo 1930-VIII, n. 246, è prorogata fino alla cessazione dello stato di guerra. I magistrati delle Corti di appello, attualmente investiti della Presidenza delle giunte arbitrali, previste dalle disposizioni sovra richiamate, possono conservare tali funzioni anche in caso di promozione.
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