LEGGE 22 gennaio 1942, n. 147
Art. 1
In aggiunta alle autorizzazioni disposte con precedenti provvedimenti il Ministro per l'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni per speso di carattere eccezionale connesse allo stato di guerra entro il limite di lire tre miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati, ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.