LEGGE 26 gennaio 1942, n. 148

Type Legge
Publication 1942-01-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

L'art. 97 del R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, quale fu sostituito dall'art. 25 della legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1185, modificato dall'art. 5 della legge 9 maggio 1941-XIX, n. 451, è sostituito dal seguente: «In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli: a) promozioni per merito di guerra; b) avanzamenti per merito di guerra. «Le prime sono esclusivamente riservate agli ufficiali che durante lo svolgimento di operazioni belliche abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando del grado superiore. «I secondi sono riservati a qualunque ufficiale che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione o allo svolgimento delle azioni di guerra. «Le promozioni per merito di guerra si effettuano senz'altro con anzianità del nuovo grado dal fatto che determinò la proposta (o, se si tratti di un complesso di meriti manifestati in più azioni di guerra, dalla data dell'ultimo fatto d'arme ovvero dalla data della proposta ed in ogni caso non posteriore alla cessazione dell'attività bellica dell'ufficiale). «L'avanzamento per merito di guerra è concesso con spostamento in ruolo per un numero di posti pari a: A) Sottotenenti e tenenti: un decimo Se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri e al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico; un ottavo se appartenenti al ruolo specialisti dell'Arma aeronautica o al ruolo commissariato e al ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico; B) Capitani e maggiori: un decimo se appartenenti al ruolo naviganti e al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico; un ottavo se appartenenti al ruolo commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico; C) Tenenti colonnelli: un decimo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica; un ottavo se appartenenti al ruolo servizi dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico; D) Colonnelli: un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica o al ruolo ingegneri del corpo del genio aeronautico; un terzo se appartenenti al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico.; E) Ufficiali generali: un ottavo se appartenenti al ruolo naviganti dell'Arma aeronautica; un terzo se appartenenti al ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico o al ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico o al ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico; del ruolo organico del grado (se trattasi di ufficiali in servizio permanente effettivo) o della consistenza effettiva del ruolo del proprio grado (se delle categorie in congedo) calcolandosi come unità l'eventuale frazione. «Per i sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo il computo sarà effettuato sull'organico complessivo dei subalterni. «L'ufficiale interessato assumerà a tutti gli effetti l'anzianità del pari grado che lo verrà a seguire. «Qualora nell'effettuare detto spostamento si debba entrare nel ruolo del grafo superiore, l'ufficiale è subito promosso ma non fruisce nel grado superiore della differenza residua dei posti che rimarrebbe da concedergli. «Se per effetto dello spostamento di cui sopra l'ufficiale non consegua la promozione ma venga a trovarsi, o si trovi già, compreso nei limiti per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta assoluta, la, sua posizione, rispetto all'ordine di promovibilità, di cui al seguente art. 69, dovrà essere - determinata o riesaminata, dalla Commissione superiore di avanzamento. «Ove la proposta per promozione per merito di guerra non riporti il giudizio favorevole delle competenti autorità potrà essere esaminata - ad iniziativa delle autorità stesse - per l'avanzamento straordinario per merito di guerra. «Qualunque sottufficiale di carriera, di grado non inferiore a sergente maggiore, può essere nominato sottotenente in servizio permanente effettivo per merito straordinaria di guerra, nel ruolo di appartenenza. «Qualunque sottufficiale non di carriera può essere nominato sottotenente di complemento per merito di guerra. «L'anzianità nel grado di sottotenente sarà stabilita analogamente a quanto disposto dal quarto comma del presente articolo. In ogni caso, però, a parità di numero delle con- cessioni nello stesso grado, l'ufficiale al quale sia concesso l'avanzamento per merito di guerra non potrà sorpassare il pari grado di lui già più anziano che abbia ottenuto in precedenza l'avanzamento al titolo stesso. «I giudizi che le autorità sono chiamate a dare sulle proposte di promozione, avanzamento e nomine per merito di guerra non dovranno essere motivati. « Le promozioni di cui al presente articolo si effettuano anche quando non esista la vacanza nel grado superiore; l'eccedenza causata da dette promozioni è assorbita al verificarsi della prima vacanza».

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