LEGGE 15 gennaio 1942, n. 159

Type Legge
Publication 1942-01-15
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. All'art. 8 della legge 4 settembre 1940-XVIII, numero 1517, è sostituito il seguente: «La quota di integrazione di cui al precedente articolo 7 sarà commisurata ad un valore della seta tratta greggia semplice di L. 197,50 per chilogrammo per i prodotti serici ottenuta dalla lavorazione dei bozzoli del raccolto nazionale 1940, e a quello determinato, a sensi del precedente art. 2, per quelli ottenuti dai bozzoli del raccolto dell'anno 1941. «La quota di integrazione sarà determinata in misura pari alla differenza fra i valori di cui al comma precedente e la media dei prezzi della seta tratta greggia semplice qualità base, quotati dalle Borse sete di New York e Jokohama nella quindicina in cui è datato il contratto di vendita. «Qualora i prezzi del mercato effettivo degli Stati Uniti d'America si discontino da quelli quotati dalle Borse predette alla media di cui al comma precedente sarà applicata una correzione determinata con le modalità stabilite nel successivo art. 9. «La quota d'integrazione per le vendite effettuate sui mercati americani eseguite con spedizione dirette da porti italiani a porti delle Americhe sarà determinata come dai commi precedenti, deducendo dalla media dei prezzi delle Borse sete, eventualmente modificata con l'applicazione della correzione predetta, una quota non superiore alle L. 10 per chilogrammo, in rapporto alle maggiori spese inerenti alla vendita su quei mercati (nolo, assicurazioni, imballaggio, ecc.). «Qualora in dipendenza dalla sospensione del funzionamento delle Borse di New York e Jokohama o di una sola di esse, non sia possibile procedere al calcolo della media dei premi della seta trattata greggia semplice, qualità base, quotata nelle Borse predette, la determinazione della misura delle quote di integrazione sarà effettuata con riferimento ad una media di prezzi convenzionale da stabilirsi dal Comitato di cui al successivo art. 9, il quale determinerà, altresì, il periodo di validità della media stessa. «La disposizione di cui al comma precedente è applicabile dal 1° luglio 1941-XIX». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE Mussolini - RICCI - GRANDI - DI REVEL - PARESCHI - RICCARDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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