LEGGE 12 febbraio 1942, n. 161
Art. 1
Per la campagna bieticola 1942 è concesso, a carico del bilancio dello Stato, un premio di L. 10 per ogni quintale di bietole prodotte nelle provincie di Roma, di Littoria, di Frosinone e di Foggia, nella Campania, Del Molise e nelle Calabrie, e consegnate agli stabilimerti (zuccherifici e distillerie) che sono installati nelle provincie di Littoria, di Napoli, di Salerno e di Catanzaro. Per la campagna 1942 è parimenti concesso, a carico del bilancio dello Stato, un premio di L. 10 per ogni quintale di canna di sorgo zuccherino prodotta nel territorio del Regno e consegnata agli stabilimenti di trasformazione. Il premio è attribuito al produttore che conferisce la bietola e la canna di sorgo agli stabilimenti anzidetti. Nel caso di fondo condotto a colonia parziaria o comunque a compartecipazione, il conduttore che conferisce l'intero prodotto è tenuto a corrispondere ai coloni o compartecipanti una quota parte del premio, proporzionale al rapporto secondo il quale, in base ai relativi contratti di compartecipazione o capitolati di colonia, si effettua la ripartizione del prodotto stesso.
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