Art. 1
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a svolgere un programma di maggiore attività volta a favorire il miglioramento e l'incremento della pollicoltura. A questo fine sarà dato un più vasto impulso alle iniziative previste a favore dell'allevamento avicolo nel R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2298, convertito, con modificazione, nella legge 31 marzo 1938, n. 542, e che risultino più particolarmente idonee all'aumento della produzione di uova e di carne.