LEGGE 16 febbraio 1942, n. 171
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È prorogato di mesi 20, a decorrere dal 27 marzo 1941-XIX, il termine stabilito con l'art. 3 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1139, per l'attuazione del piano di risanamento di Firenze nella zona di Santa Croce. Le costruzioni di cui all'art. 6 del sovracitato Regio decreto-legge usufruiscono dell'esenzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale, anche se ultimate dopo il 26 marzo 1941-XIX, ma entro il 26 novembre 1942-XXI, ferma restando ad ogni effetto, in tal caso, la decorrenza del venticinquennio di esenzione dal 27 marzo 1941-XIX. È estesa inoltre per tutta la durata della proroga l'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 7 del R. decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, relativa alla determinazione della tassa fissa di registro e di trascrizione ipotecaria elevata alla misura di L. 20 per ogni atto di trapasso di immobili al Comune e per ogni trascrizione in dipendenza dell'esecuzione del piano regolatore. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - GORLA - GRANDI - Di REVEL - BOTTAI Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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