LEGGE 6 febbraio 1942, n. 173

Type Legge
Publication 1942-02-06
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Al Regio decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è aggiunto il seguente capo: «Capo IV-bis. - Norme per la tutela del personale femminile dipendente dalle Amministrazioni degli enti ausiliari durante lo stato di gravidanza e di puerperio». «Art. 44-bis. - Per causa di gravidanza e puerperio il personale femminile dipendente dalle Amministrazioni comunali, provinciali, consorziali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ha diritto ad ottenere, in aggiunta al congedo ordinario previsto dai rispettivi regolamenti organici, un ulteriore periodo di congedo per la durata di un mese e mezzo, e conserva anche durante tale periodo, il supplemento di servizio attivo. «Al personale femminile non di ruolo dipendente da gli Enti di cui al precedente comma sono estese le disposizioni di cui all'art. 29. « A tutto il personale femminile in servizio presso le Amministrazioni di cui al primo comma sono estese le disposizioni dell'art. 44». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Vito dei Normanni, addì 6 febbraio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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