LEGGE 12 febbraio 1942, n. 174
Art. 1
I redditi di categoria B, delle aziende industriali e commerciali, appartenenti ad allogeni e cittadini tedeschi che si trasferiscono in Germania ai sensi della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, e rilevate da cittadini, da ditte o da società italiane, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalle imposte comunali sulle industrie, commerci, arti e professioni, e di parente, nonchè dalla addizionale provinciale e dal contributo al Consiglio provinciale delle corporazioni fino al 31 dicembre del quarto anno a decorrere dal giorno di inizio dell'esercizio da parte del cittadino, della ditta o della società italiana. Per le aziende che siano state già rilevate, il quadriennio di esenzione decorre dall'entrata in vigore della presente legge.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.