LEGGE 26 febbraio 1942, n. 175

Type Legge
Publication 1942-02-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

Sono esenti dall'imposta di successione e dall'imposta ipotecaria di trascrizione le quote di eredità devolute in linea retta ascendente o discendente ed al coniuge superstite nelle successioni: 1) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti in guerra dall' 11 giugno 1940-XVIII; 2) dei militari e delle altre persone addette all'Esercito, all'Armata e all'Aeronautica, morti per causa di ferita riportata o di malattia contratta a causa della guerra a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata o la malattia fu contratta; 3) di qualunque altra persona uccisa dal nemico nel corso delle ostilità dall'11 giugno 1940-XVIII o deceduta a seguito di ferita riportata in conseguenza di azioni aggressive del nemico e semprechè la morte abbia avuto luogo non oltre i dodici mesi dal giorno in cui la ferita fu riportata. La denunzia delle dette successioni, da presentarsi agli effetti della trascrizione e della voltura catastale, è obbligatoria per i soli beni immobili e per i diritti capaci di ipoteca, e deve essere corredata da un certificato della competente autorità militare o civile attestante la sussistenza delle circostanze rispettivamente indicate ai numeri 1, 2 e 3.

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