LEGGE 29 gennaio 1942, n. 182

Type Legge
Publication 1942-01-29
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, limino approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Gli articoli 166 e 184 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, sono modificati come segue: «Art. 166: L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata da una Commissione provinciale composta del prefetto, del segretario federale, del procuratore del Re Imperatore, del questore, del comandante l'Arma dei carabinieri Reali nella provincia e di un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designato dal Comando di zona competente. La Commissione è convocata e presieduta dal prefetto e, in sua assenza od impedimento, dal vicepreretto. Essa delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti prevale quello del presidente ». «Art. 184.: Contro l'ordinanza di assegnazione al confino di polizia è ammesso ricorso, nel termine di giorni dieci dalla comunicazione di essa, ad una Commissione di appello avente sede presso il Ministero dell'interno. Il ricorso non ha efficacia sospensiva. La Commissione di appello è composta del Sottosegretario di Stato per l'interno, che la convoca e la presiede, del capo della polizia, che assume la presidenza in caso di assenza o impedimento del Sottosegretario di Stato, di un Vice segretario del Partito Nazionale Fascista designato del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dell' avvocato generale presso la Corte d'appello di Roma, di un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali e di un ufficiale generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, designati dai rispettivi Comandi generali. Essa delibera a maggioranza di voti: in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le decisioni della Commissione di appello sono comunicate al Ministero dell'interno per l'esecuzione». Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 gennaio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - VIDUSSONI - GRANDI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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