LEGGE 12 febbraio 1942, n. 184
Art. 1
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a partecipare alla «Unione per la copertura dei grandi rischi», per assumere, in riassicurazione o in coassicurazione una quota di tali rischi, secondo la ripartizione che, attraverso la detta Unione, sarà attuata fra i mercati assicurativi dell'Europa continentale. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 febbraio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - RICCI - DI REVEL Visto, il Guardasigilli: GRANDI
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