LEGGE 16 febbraio 1942, n. 185

Type Legge
Publication 1942-02-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API
Art. 1

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. I diplomati capitani di lungo corso, i quali abbiano compiuto durante l'attuale guerra, o compiranno entro sei mesi dalla cessazione di essa, quattro anni di effettiva navigazione in servizio di coperta, potranno essere ammessi al conseguimento della patente di capitano di lungo corso anche se in parte o in tutto manchino dell'anno di navigazione fuori del Mediterraneo, di cui al quarto comma dell'art. 62 del vigente Codice per la marina mercantile. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1942-XX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI - HOST VENTURI Visto, il Guardasigilli: GRANDI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.